G.U. n. 226 del 29-09-09
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 26 maggio 2009 , n. 138
Regolamento recante la
disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello
stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5,
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale e' stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto in particolare l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che prevede che il Ministro dell'ambiente, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento relativamente al piano di emergenza interno;
Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 gennaio 2009;
Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 15 aprile 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. - Ambito di applicazione e definizioni
1. Il
presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, disciplina le
forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti soggetti alle
disposizioni dell'articolo 8 del medesimo decreto, ivi compreso il personale di
imprese subappaltatrici a lungo termine, relativamente alla predisposizione,
alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interno.
2. Ai fini
del presente regolamento, per «personale che lavora nello stabilimento» si
intende:
- il personale dirigente, i quadri e gli impiegati tecnici e
amministrativi e gli operai che prestano servizio nello stabilimento;
- il
personale preposto all'esercizio degli impianti o depositi e/o agli interventi
di emergenza;
- il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo,
preposto, anche solo periodicamente, alla manutenzione degli impianti o
depositi, ovvero preposto ad operazioni comunque connesse con l'esercizio degli
impianti o depositi;
- il personale interno, alle dipendenze di terzi o
autonomo, preposto a servizi generali o che accede allo stabilimento per
qualsiasi altro motivo di lavoro.
Art. 2. - Forme di consultazione del personale che lavora nello
stabilimento
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 8
del decreto legislativo n. 334 del 1999, ai fini di cui all'articolo 1, comma 1,
consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. Ai fini della consultazione
il gestore mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro di cui al comma 3, le
seguenti informazioni:
a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per
la predisposizione del piano di emergenza interno;
b) lo schema di piano di
emergenza interno;
c) ogni altro elemento utile alla comprensione del piano
di emergenza interno e comunque ogni documento rilevante.
3. Prima di
adottare, rivedere o aggiornare il piano di emergenza interno il gestore o i
suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Dell'incontro e' redatto apposito verbale, che e' depositato presso lo
stabilimento a disposizione delle autorita' competenti di cui agli articoli 21 e
25 del decreto legislativo n. 334 del 1999 ed e' parte integrante del piano di
emergenza interno.
4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel
corso dell'incontro di cui al comma 3, possono formulare osservazioni o proposte
sullo schema di piano di emergenza interno, delle quali il gestore tiene conto
nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1.
Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.